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Petizione per legge di tutela degli animali sequestrati per maltrattamento

L’emendamento proposto si riferisce ai "Costi della cura degli animali posti sotto sequestro".

Proposta di legge d'emendamento alla Legge 20 luglio 2004, n.189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004.

L'emendamento proposto si riferisce  ai  "Costi della cura degli animali posti sotto sequestro".

Premesso che tale emendamento costituirebbe uno sgravio, e non un aggravio di costi, per lo Stato Italiano, si propone di prendere come riferimento analoga provvisione adottata dallo Stato della Pennsylvania, USA, nel 2013, l. 9 luglio 2013 P.L. 263 no. 50 Cl 18.

Ecco le caratteristiche fondamentali di tale legge, denominata COSTI DELLE CURE PER GLI ANIMALI POSTI SOTTO SEQUESTRO.

Premessa:
(1) I proprietari di animali hanno un dovere di diligenza.
(2) A causa di questo dovere di diligenza, i proprietari di animali sono responsabili dei costi di mantenimento e la responsabilità continua anche se questi animali sono stati debitamente sequestrati, fino a confisca.
(3) Esiste una legge di tutela degli animali.
(4) L'emendamento per la tutela degli animali posti sotto sequestro non riguarda l'allevamento degli animali da macello, ma qualsiasi animale domestico allevato per compagnia, affezione, sport (nel caso di equidi).


Le seguenti parole e frasi, quando utilizzate in questo atto, avranno il significato loro attribuito in questa sezione:

"Per i costi". Un ordine del tribunale a pagare le tasse di ricovero e i costi ragionevoli di cura.
"Imputato delle spese." Una persona accusata di una violazione ai sensi della legge di tutela degli animali, si tratti del proprietario o detentore (proprietario di fatto che non ha obliterato agli obblighi di anagrafe se esistenti per la specie specifica).
"Richiesta di indennizzo". Una richiesta di copertura di costi ragionevoli di assistenza per qualunque animale sequestrato per maltrattamento animale.
"Richiedente." Una persona fisica o giuridica che invii una nota spese per mantenimento di animale posto debitamente sotto sequestro.
"Costi ragionevoli di cura" come segue:
I costi ragionevoli di cura per gli animali sequestrati, tra cui la fornitura di cibo, acqua, riparo e cure mediche, si intendono a partire dalla data del sequestro e continuano fino al verificarsi di una delle 2 condizioni:
(I) restituzione (dissequestro)
(Ii) confisca

Le spese ragionevoli di cura sono limitate a un costo massimo di € 15 al giorno per animale, in aggiunta alle necessarie cure mediche, come determinato da un veterinario autorizzato e documentate le fatture.

"L'associazione." Un'organizzazione senza scopo di lucro, o associazione debitamente costituita ai sensi della l.266/91 e registrata negli appositi registri locali, regionali o nazionali.

Ai fini della prevenzione della crudeltà verso gli animali va previsto come essi saranno mantenuti ove sequestrati mediante presentazione della richiesta d'indennizzo per il sostentamento e le cure:
(A) gli animali – Se vengono sequestrati ai sensi della l.189/04  (relativa alla crudeltà verso gli animali), una richiesta di indennizzo può essere depositata presso il Tribunale di riferimento ove il reato è stato commesso da una delle seguenti parti:
(1) Sindaco o funzionario comunale
(2) Associazione o altra Organizzazione no-profit costituita per fornire assistenza a animali bisognosi e che abbia struttura idonea per ricovero.
(B) Tempo- Il trasferimento degli animali in struttura idonea deve avvenire entro e non oltre i sette giorni dal sequestro convalidato da autorità giudiziaria.

Indennizzo
(A) La richiesta di risarcimento va inviata a:
(1) indirizzo postale dell'imputato delle spese,
(2) sede del difensore legale dell'imputato delle spese,
(3) il centro di detenzione in cui è rinchiuso l'imputato.

(B) Il richiedente può ottenere dal proprietario/detentore responsabile del maltrattamento l'indennizzo se le seguenti condizioni si applicano:
1) all'imputato è dato difendersi in udienza, questa va fissata entro 30 giorni dal sequestro degli animali,
2) le spese di cura e mantenimento degli animali posti sotto sequestro sono documentate,
3) lo stato di maltrattamento degli animali è periziato da veterinario.

Udienza
(A) Prove – All'udienza  il richiedente deve presentare prove che dimostrano:
(1) l'importo delle spese ragionevoli di cura per gli animali sequestrati;
(2) che il sequestro era giustificato;
(3) che al proprietario sono state notificate le spese.

Obiezioni: L'imputato, proprietario o detentore, deve avere la possibilità in sede di udienza di opporsi alla richiesta di indennizzo, motivando.

Costi:
(A) Entro cinque giorni dopo l'inizio dell'udienza, il tribunale emette un ordine di concedere o negare la richiesta indennizzo. Se il giudice concede l'indennizzo, Il costo comprende:
1) Un programma dei pagamenti mensili per le spese di cura e mantenimento a carico dell'imputato che parta entro 7 gg dalla notifica dell'ordinanza favorevole,
2) I pagamenti da parte dell'imputato al maltrattamento devono continuare fino al termine del sequestro (per dissequestro o confisca).
3) La capacità del convenuto al pagamento non pregiudica la determinazione della corte in merito all'importo dei costi di cura ragionevoli.

Il pagamento dei costi di cura ragionevoli:
(A) entro il termine di sette giorni dopo la notifica dell'ordinanza sui costi, il convenuto deve effettuare i pagamenti al richiedente in conformità con i costi. Il convenuto deve effettuare i pagamenti fino al termine del sequestro.

Pagamenti non pervenuti – Se il convenuto, soggetto a pagare, non riesce a pagare tempestivamente gli importi ordinati mediante richiesta di indennizzo pattuita dal Tribunale e giustificata si applica quanto segue:
(1) Il custode degli animali incamera gli stessi, per effetto di legge, posto che ne richiede la confisca al Tribunale.
(2) Il firmatario della richiesta di confisca deve ottenere tutti i diritti e privilegi sopra gli animali, in quanto il loro "eventuale" valore economico è già stato compensato dai costi di mantenimento e cura anticipati.

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