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DAL MINISTERO DELLA SALUTE LE MISURE RELATIVE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI AL TEMPO DEL COVID-19

Al fine di riscontare le richieste di chiarimenti pervenute dal territorio la DGSAF fornisce precisazioni attinenti alla salute e al benessere degli animali alla luce del DPCM del 26 aprile 2020.

"Emergenza COVID19 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali' è questo l'oggetto dell'ultima nota diramata dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (11185-15/05/2020-DGSAF-MDS-P) del Ministero della Salute con la quale, premessa l'enunciazione delle numerose attività di accudimento e cura degli animali riconducibili alla fondamentale esigenza di garantire la salute e il benessere degli stessi, si forniscono precisazioni utile affinché siano adottate misure omogenee all’interno del territorio italiano relative alla gestione delle attività che incidono sul benessere animale.

 

La nota individua 8 contesti, ed in particolare:

1. Attività ludico sportive: nel rispetto delle norme di distanziamento ed evitando gli assembramenti, deve essere consentita la movimentazione a terra o montati degli equini destinati all’attività ludico sportiva (ivi compresi quelli i cui proprietari e affidatari non rientrano nella definizione di atleti professionisti e non di cui all’art. 1, lett. g del DPCM 26/2020), come anche quelle attività ludico sportive che coinvolgono cani (ad esempio agility o sleddog).

 

2. Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali: sono permesse “le attività delle organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali rientranti sotto il Codice Ateco 94”. Gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute e pertanto sono permessi “gli spostamenti volti all'accudimento e alla cura degli animali, da parte del personale delle associazioni le cui attività statutarie ricomprendono anche la cura degli animali”.

 

3. Vendita al dettaglio di piccoli animali domestici: sono consentiti i movimenti connessi alla vendita al dettaglio di piccoli animali domestici (vedi Allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2020).

 

4. Servizi per gli animali da compagnia: per quanto non espressamente dal DPCM innanzi declinato, le attività di toelettatura sono state autorizzate da molte Regioni (sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale). Devono essere invece garantiti sia l'accudimento e la cura degli animali detenuti nei canili che il servizio di accalappiacani.

 

5. Allevamento di animali da compagnia (Codice Ateco 01.49): sono espressamente autorizzate – in quanto rientranti negli allegati del DPCM del 26 aprile 2020 – le attività di allevamenti professionali di animali da compagnia (e le attività connesse).

 

6. Allevamenti amatoriali di animali da compagnia e adozioni: nella nota si legge della opportunità di favorire le adozioni degli animali ospitati in canili/rifugi e negli allevamenti amatoriali: questo approccio è finalizzato all'intento di garantire il benessere degli animali. Consentiti quindi gli ingressi nelle strutture così come i trasferimenti degli animali destinati ad una adozione che potrà, quest'ultima, realizzarsi solo in presenza di alcuni requisiti espressamente indicati nella nota ministeriale in commento.

 

7. Trasporto animali:sono autorizzati tutti i trasporti attinenti e connessi alle attività permesse dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché tutte quelle motivate dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale”. La nota evidenzia che “rientrano tra le movimentazioni ammesse, anche a livello extra-regionale, quelle idonee a permettere il corretto svolgimento delle attività di allenamento degli atleti professionisti e non, di cui alla lettera g) dell’art. 1 del DPCM del 26 aprile 2020, nonché quelle relative allo svolgimento dell’attività di commercio all’ingrosso di animali vivi, rientranti sotto il Codice Ateco 46.23”.

 

8. Terapie assistite con gli animali: sono consentite le terapie assistite con gli animali (TAA), che richiedono apposita prescrizione medica. “Le TAA devono essere erogate da personale idoneo presso strutture o centri in possesso di nulla osta ed iscritti negli elenchi Regionali (o Digital Pet) e devono operare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal DPCM sopra citato. La nota precisa però che “queste attività devono essere vietate a soggetti, ivi compresi i conduttori e pazienti, sottoposti a provvedimenti sanitari per COVID-19 o con l’utilizzo di animali che provengano da nuclei dove sono stati sospettati o confermati casi della suddetta malattia, come riportato nella nota emanata dalla scrivente Direzione generale n. 9224 del 17 aprile 2020”.

 

 

Per saperne di più visitate il sito ufficiale della

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI

www.fnovi.it

 

 

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