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Tutti gli articoli qui presenti sono stati pubblicati in oltre un ventennio e fino al 1 Giugno 2020

Esiste l’obbligo di certificato medico e di defibrillatori per le Associazioni?

Sbirciando qua e la nella rete, sul sito ufficiale di SEF-ITALIA troviamo un articolo che interessa molti dei nostri lettori, interessa un po’ tutti, agonisti e non, viste le numerose mail e richieste di “chiarezza” sull’argomento, ci siamo permessi di scopiazzarlo così com’è, credo che non ci rimproveranno per questo gli amici Piero Acquaro e Andrea Pantano o lo Studio Movida anche perché tutti noi, insieme, ci adoperiamo per una buona causa, la stessa, quella della informazione.
Le idee sono proprio confuse sulla questione “certificati medici e defibrillatori” no, anzi più che confuse non ci sta capendo più niente nessuno….



Ma vediamo come cercano di mettono ordine e chiarezza su questo argomento in casa SEF-ITALIA.
Cari lettori, negli ultimi anni, mesi e settimane … ma soprattutto giorni … siamo stati letteralmente inondati da richieste di chiarimento relativamente all'obbligo o meno di presentare un certificato medico per praticare attività sportiva non agonistica. Il tema in questione è da sempre stato molto caldo e dibattuto, ma le ultime disposizioni di legge che dapprima hanno inserito taluni obblighi confermandone altri, dopo li hanno eliminati e dopo ancora li hanno precisati, hanno contribuito a creare una confusione ed un disordine che necessariamente devono essere chiariti.

 


CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA
Sotto questo profilo nulla è cambiato. Gli atleti che praticano attività sportiva agonistica dovranno, come da sempre previsto, sottoporsi a visite specialistiche ed esami clinici approfonditi esclusivamente in strutture autorizzate di medicina dello Sport, siano esse pubbliche o private.



CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA AMATORIALE
DEFINIZIONE – Articolo 2 Decreto Ministeriale 24 aprile 2013: “è definita amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”. Tale obbligo è stato abrogato.
Pertanto si evince che tutti i tesserati alle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affiliate ad Enti di promozione sportiva sono da considerarsi atleti non agonisti e per tanto per essi continua ad esistere l’obbligo di certificazione medica non agonistica. Ne consegue la responsabilità del presidente di società sportiva non agonistica nel caso di assenza del certificato.



CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
DEFINIZIONE – Articolo 3 Decreto Ministeriale 24 aprile 2013: “1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle  praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità’ fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).
3. E’ obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.
4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca”.
Si precisa inoltre che la circolare ministeriale dell’11.09.13 redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero della Salute ha precisato che “l’articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013 … sia da considerarsi vigente , ad eccezione del comma 3 dello stesso articolo, che aveva disposto l’obbligo dell’effettuazione dell’elettrocardiogramma”.
Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate agli Enti di Promozione Sportiva (oppure alle Federazioni Sportive Nazionali) hanno l’obbligo di richiedere ai propri tesserati un certificato medico che ne attesti l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica (e sul punto NESSUNA NOVITA’!). L’elettrocardiogramma non è obbligatorio ma discrezionale, e la responsabilità relativa alla richiesta/esecuzione dello stesso non potrà che ricadere sul medico prescrittore che rilascia il certificato.
Vista la confusione sul tema abbiamo deciso di realizzare una mini guida gratuita reperibile a questo link. Suggeriamo di scaricarla e consultarla, invitando gli “scettici” a fare lo stesso!



OBBLIGO DI PRESENZA DI DEFIBRILLATORI
Le associazioni e società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio (già indicate in precedenza). Le società sportive dilettantistiche, a partire dalla pubblicazione del Decreto, hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6. Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico.
Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori (allegato E presente nella Gazzetta Ufficiale numero 169). Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.
Per ulteriori richieste specifiche e/o di approfondimento, si precisa che il presente articolo è stato predisposto a cura e sotto la responsabilità di:

Dott. Stefano Bertoletti

Dott. Gabriele Aprile

Dott. Alberto Gambone

www.movidastudio.it

www.tuttononprofit.com

Tel. 0125.633211 – Skype: studio MOVIDA

Su Facebook: Equipe Movida e Tutto Non Profit
Su Twitter: @EquipeMovida

SEF-Italia


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