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Ad Asti una sentenza stabilisce i cavalli fuori dal redditometro

Finalmente una buona notizia. La Commissione Tributaria della Provincia di Asti ha stabilito che i cavalli posseduti dal contribuente per passeggiate o per affezione non possono essere ritenuti come dei parametri validi per stabilire la capacità contributiva di una persona.

Finalmente un positivo passo avanti nella brutta questione che lega i cavalli, e i loro proprietari, al redditometro.

La buona notizia arriva da Asti dove la Commissione Tributaria ha riconosciuto che un contribuente non avrebbe dovuto dichiarare una maggiore capacità contributiva in virtù del possesso di due cavalli.

I giudici hanno infatti considerato che tali cavalli fossero da passeggiata e da affezione, non utilizzati in attività sportive e da reddito, quindi non indice di maggiore capacità contributiva.

La notizia è apparsa ieri, giovedi 9 febbraio su Eutekne il giornale dei commercialisti.

Noi riportiamo il testo di seguito, è anche possibile leggere la notizia, a firma Alessandro Borgoglio, a questo link http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_371986.aspx:

 

La pronuncia della Commissione Tributaria (Ct) della provincia Asti potrebbe ridimensionare la portata del nuovo redditometro, limitandolo agli animali destinati all’attività sportiva i cavalli posseduti dal contribuente per passeggiate o per affezione non rilevano quale indicatore di capacità contributiva utilizzabile per il calcolo redditometrico.

 

Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Asti, con la sentenza n. 6/12/12 del 31 gennaio 2012. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento sintetico fondato sul possesso di due cavalli da parte del contribuente controllato.

 

In effetti, nella vigenza della precedente disciplina (oggi riformata ad opera dell’art. 22 del DL 78/2010), l’art. 38 del DPR 600/1973 consentiva di espletare il redditometro sulla base del possesso dei beni indice individuati dal DM del 10 settembre 1992.

 

In particolare, per quel che qui rileva, al punto 8 di questo Decreto sono indicati i coefficienti e gli importi da applicare, ai fini della determinazione del reddito sinteticamente accertabile, al possesso di 'cavalli da corsa o da equitazione', distinguendo tra le situazioni in cui gli animali siano tenuti in proprio da quelle in cui, invece, siano affidati in pensione a soggetti terzi.

 

L’Ufficio, pertanto, alla luce di questo quadro normativo, dopo aver rilevato il possesso di due cavalli tenuti in proprio, aveva emanato l’accertamento rideterminando il reddito del contribuente, che impugnava poi l’atto impositivo.

 

I giudici di prime cure hanno osservato che le disposizioni normative che regolano l’accertamento da redditometro devono essere interpretate alla luce della funzione dello strumento presuntivo, ovvero quella di individuare una significativa capacità di spesa, alimentata da un reddito eventualmente non dichiarato.

 

A questo fine tuttavia, secondo il collegio, non può assumere rilievo il possesso di due cavalli, che, di per sé, non è necessariamente sintomo della percezione di particolari redditi, atteso che tali animali potrebbero addirittura essere utilizzati 'nell’economia agricola di sussistenza'.

 

A questo punto, quindi, la Ct Prov. introduce un’interessante discriminazione tra le tipologie di utilizzo (o meglio, la funzione del possesso) dei cavalli contestati: secondo i giudici astigiani, infatti, è evidente che i coefficienti ministeriali sottesi al redditometro facciano riferimento ai 'cavalli da equitazione' destinati all’attività sportiva, che presuppone l’impiego di animali di grande valore, costosi nel mantenimento, trasporto e addestramento; animali, insomma, sostanzialmente differenti da quelli semplicemente utilizzati per passeggiate o da affezione, come era evidente che fosse nel caso di specie.

 

Stante anche la documentazione presentata, infatti, era emerso che si trattava di due fattrici. In conclusione, quindi, i beni indice considerati dall’Ufficio non potevano essere idonei a determinare la maggiore capacità contributiva emersa dalla strumento redditometrico.

 

Sembrerebbe, in questo modo, che i giudici astigiani escludano che gli animali da affezione possano rientrare tra i beni indice da considerare ai fini del redditometro. In realtà, però, la disposizione del decreto ministeriale distingue soltanto tra i cavalli tenuti in proprio e quelli affidati a terzi, rimanendo irrilevante lo scopo del possesso degli animali stessi.

 

La decisione potrebbe essere importante anche ai fini del nuovo redditometro, attualmente ancora in fase di sperimentazione, perché, come annunciato in occasione della sua presentazione il 25 ottobre scorso, il nuovo strumento tiene conto di circa 100 voci di spesa, tra cui si presenta nuovamente quella relativa al possesso di cavalli (attualmente non pare neppure più ripresa la denominazione “cavalli da equitazione”, ma soltanto quella di “cavalli”), inserita nella categoria “Attività sportive e ricreative”. Inoltre, nella macro-area “Altre spese significative”, sono ricomprese quelle veterinarie.

 

È evidente che, se la giurisprudenza di merito esclude da queste spese quelle sostenute per gli animali da affezione, includendovi, invece, quelle afferenti agli animali impiegati in competizioni sportive, il concetto sottostante cambia radicalmente, ridimensionandosi.

Occorrerà, però, attendere i futuri provvedimenti per esaminare l’effettivo inquadramento della fattispecie da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Da ultimo, peraltro, è opportuno ricordare che si sta sempre più ampliando, come evidenziato in precedenti interventi, il nuovo filone giurisprudenziale di merito che ritiene quella da redditometro una presunzione semplice, che deve necessariamente essere suffragata da altri elementi convergenti; la Cassazione, invece, salvo in una singola pronuncia (Cass. 17 giugno 2011 n. 13289), ha sempre affermato che il giudice tributario non può togliere valore probatorio agli elementi indicatori di capacità contributiva, il cui semplice possesso integra già di per sé una presunzione legale relativa (Cass. n. 656/1996, n. 11300/2000, n. 5794/2001, n. 20588/2005, n. 17202/2006, n. 3316/2009, n. 8075/2010, n. 27545/2011).


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