La LAV denuncia i responsabili: "Altro che rilancio dell´ippica a spese dei cittadini e degli animali"
Cavalli drogati, corse truccate. Un caso ogni due giorni, 635 in totale, fra l’agosto del 2007 all’agosto del 2011.
Da Roma a Cesena, da Trieste a Napoli, da Siracusa a Firenze, da Taranto a Capalbio, da Montecatini ad Aversa non c’è ippodromo né corsa di trotto o galoppo che ne sia stata immune. Inquinati, fra gli altri, il Gran Premio d’Italia a Merano, il Gran Premio Regione Friuli Venezia Giulia a Trieste, così come il Bernardo Bertolucci a Follonica, il Sergio Brighenti di Bologna e il Touring Club Italiano a Pisa.
E’ inequivocabile il dato diffuso dal laboratorio ufficiale d’analisi Unirelab (http://www.unirelab.com/upload/pubblicati_pos/Positivi_22_06_2012.pdf) che la LAV rilancia presentando una denuncia per la violazione del secondo comma dell’articolo 544 ter del Codice penale, maltrattamento attraverso sostanze stupefacenti o vietate, e dell’articolo 1 della Legge 401 del 1989 con sequestro preventivo dei cavalli coinvolti in base agli articoli 321 c.p.p. ed art 544 sexies primo comma.
Utilizzate decine e decine di sostanze dopanti dalla cocaina al fenilbutazone, dalla teobromina-caffeina al Naproxene.
“L’ippica è un sistema che non fa solo male agli animali da competizione per forza e non certo per scelta, e questi episodi non sono l’eccezione ma la regola delle corse – ha detto Gianluca Felicetti, presidente LAV – Altro che rilancio, questo settore che ha goduto fino a ieri di oltre 400 milioni pubblici di euro l’anno deve chiudere”.
L’articolo 544 ter del Codice penale, secondo comma, stabilisce che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale”.
A tale caso è applicabile anche l’articolo 1 della Legge 401 del 13 dicembre 1989 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive: “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa”.
In allegato: la tabella dei casi positivi negli ippodromi italiani, la mappa del doping e l'elenco delle sostanze più comunemente usate
Ufficio Stampa LAV
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